Cooperativa agricola e sovraindebitamento: limiti di accesso alle procedure
La Suprema Corte chiarisce che la cooperativa agricola, in quanto soggetta a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c., non può accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla L. n. 3/2012 e, nell'attuale sistema del Codice della Crisi, al concordato minore e alla liquidazione controllata. Restano invece valutabili, nei casi consentiti, strumenti come accordi di ristrutturazione, piani attestati, composizione negoziata e liquidazione coatta amministrativa (Cfr.: Cass. Civ., Sez. I, n. 880/2026; Nota di Approfondimento del 4 luglio 2026 dell'Osservatorio Giurisprudenziale della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores).