Imprenditore individuale cancellato: inammissibile il concordato minore
La Suprema Corte ha chiarito che la domanda di concordato minore presentata da un imprenditore già cancellato dal Registro delle Imprese è inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII. Tale inammissibilità opera anche quando si tratta di imprenditore individuale e persino nel caso di concordato liquidatorio, escludendo quindi l’accesso a questa procedura dopo l’avvenuta cancellazione.
Per l’ex imprenditore individuale sovraindebitato rimane invece percorribile la procedura di liquidazione controllata, che rappresenta lo strumento idoneo per ottenere l’esdebitazione e la liberazione dai debiti residui, nel rispetto della disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Cfr Cass. Civ., Sez. I, n. 20141/2026; Nota di Approfondimento del 19 giugno 2026 dell'Osservatorio Giurisprudenziale della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores).