Incapienza. Soglia reddituale ex lege
Al di sotto della soglia prevista dall'art. 283, co. 2, CCII (assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE), l'incapienza sussiste ex lege, con riconoscimento automatico della condizione di non capienza reddituale. Al di sopra di tale soglia, il giudice valuta caso per caso, con congrua e specifica motivazione, se elevare la soglia reddituale in relazione alla situazione concreta. Nella valutazione tiene conto delle condizioni personali, familiari e patrimoniali del debitore, nonché dell'eventuale contributo stabile dei conviventi al bilancio del nucleo (Cfr.: Tribunale di Napoli 26/08/2026).